Edificio e Terreno

Lamezia Terme, località Forestella, Fabbricato con terreno
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERMEUfficio Esecuzioni ImmobiliariR. E .n.78/2008IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

letti gli atti del procedimento e sciolta la riserva all’udienza del 27 gennaio 2011;preso atto dell’istanza di vendita formulata dal creditore procedente;rilevato che custode del bene pignorato è la debitrice;considerato che la natura e la destinazione del compendio, unitamente alla carenza di elementi probatori da cui poter evincere il concreto pericolo di un relativo deterioramento nelle more della definizione della procedura di vendita, inducono a ritenere che la sostituzione del debitore con un terzo nell’attività di custode giudiziario, non abbia, allo stato, utilità, ex art. 559, comma 4, c.p.c., come novellato dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, fermo restando l’obbligo di rendere il conto di gestione, ex artt. 560 e 593 c.p.c.;ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del prosieguo della procedura le conclusioni della relazione dell’esperto in ordine alla valutazione del compendio immobiliare, ma non alla composizione dei lotti, da limitare a due, accorpando il terreno adiacente all’abitazione alla stessa;ravvisate, pertanto, le condizioni per procedere, ai sensi degli artt. 569, 571 e 576 c.p.c., come novellati dalle leggi 80/2005, 263/2005 e 51/2006, al prezzo base di euro 38.125,68 per il lotto n. 1 e di euro 437,62 per il lotto n. 2 alla vendita coattiva con incanto dei seguenti beni immobili:lotto 1 – “quota pari a 2/9 della piena proprietà di un edificio ad uso abitativo sito in Lamezia Terme, località Cafarone, via A. Nucifero, riportato ne. NCEU al foglio 10, p.lla 397, sub. 4, cat. A/2, classe U, vani 10,5, piano S1-T-1, nonché quota pari a 2/18 della piena proprietà dell’adiacente appezzamento di terreno, riportato nel NCT al foglio 10, p.lla 444 (ex 115), 446 (ex 116), 448 (ex 121), 450 (ex 122)”;lotto 2 – “quota pari a 2/18 della piena proprietà di un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, località Forestella, avente una superficie di mq. 6.570, riportato nel NCT al foglio 7, p.lle 290 e 291”;evidenziato che:•la vendita all’incanto deve aver luogo al prezzo indicato di euro 38.125,68 per il lotto n. 1 e di euro 437,62 per il lotto n. 2;•le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori al 5 % del prezzo base di ciascun lotto;•ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1 c.p.c.).•gni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l’indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome , cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre , oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1. lett. f., cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima;•l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;•in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;•non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza;•all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);•con l’istanza di partecipazione , da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a.”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione),in ragione di un decimo del prezzo base d’asta;•all’esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione e la data dell’udienza fissata per la vendita all’incanto;•le buste saranno aperte all’udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato o giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;•a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono presentare offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione , pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento;•tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.: Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell’esecuzione;•in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;•è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;FISSA•per la presentazione presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del giorno 8.4.2014, con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra;•per il giorno 9.4.2014, ore 9.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo di cui innanzi;STABILISCE, ALTRESI’, CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI:•gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dell’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relativa;•la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del presso; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;•l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Poste Italiane s.p.a.” (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto della banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata del g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.;•soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.;DISPONE, QUANTO ALLA PUBBLICITA’ IN FUNZIONE DELLA VENDITA CHE:•su impulso del procedente, sia predisposto l’avviso di vendita, da pubblicare all’albo dell’Ufficio;•a cura, rischio e spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.) del medesimo soggetto, sia data pubblicità:i ogni caso , per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su di un quotidiano di informazione a diffusione locale a scelta del creditore, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto;in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, su una rivista periodica, pubblicità da effettuarsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto;in ogni caso, per una sola volta, della presente ordinanza, escluse le note, e della relazione di stima dell’esperto su un sito internet individuato ai sensi dell’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e di cui è data notizia in Cancelleria, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto;il creditore procedente possa, inoltre, dare pubblicità della presente ordinanza, a sua cura ed ove lo ritenga opportuno:a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), con pubblicità muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto;a sue spese (rimborsabili ex art. 2770 cod. civ.), a ulteriori forme di pubblicità dal medesimo prescelte, da eseguirsi quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’ncanto;•la pubblicità muraria e l’ulteriore pubblicità prescelta sono dichiarate sin d’ora non necessarie ai fini dell’esperibilità della vendita;•della prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa – da depositarsi in cancelleria almeno dieci giorni prima delle vendite – sia fatto carico al creditore procedente o surrogante ;AVVERTEfin d’ora le parti che ove, all’udienza fissata per la celebrazione dell’incanto, questo non abbia luogo per qualunque motivo, si riserva di applicare immediatamente – e cioè a quella stessa udienza – l’articolo 591 cod .proc. civ., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto sentendo le parti e provvedendo sulla disposizione dell’amministrazione giudiziaria o sulla fissazione di una nuova vendita.