fabbricato per civile abitazione

Lamezia Terme - Fabbricato Via Beato Angelico, n. 25/F
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERMEUFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARIAVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI PIGNORATIEX ART 569 COMMA 3 CPCSI RENDE NOTO

Che il Giudice dell’Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n°.33/09 con ordinanza emessa all’udienza del 15.01.2014 ha disposto la vendita con incanto del lotto unico di seguito descritto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per l’udienza del 02.04.2014;lotto unico - “fabbricato per civile abitazione in Lamezia Terme, Via Beato Angelico, n. 25/F, distribuito su tre livelli: un piano seminterrato, garage; un piano sopraelevato adibito a zona giorno; un primo piano adibito a zona notte; un sottotetto non praticabile, per una superficie commerciale  di mq. 189. L’immobile è riportato nel NCEU di detto comune al foglio 85, p.lla 1742, sub 7, cat. A/2, classe U, vani 8”; Prezzo base €. 84.375,00;SI RENDE ANCORA NOTO CHE IL GE HA STABILITO CHE LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONIVENDITA CON INCANTO•essa deve aver luogo al prezzo base di euro 84.375,00 per il lotto unico;•le offerte in aumento, a pena di inammissibilità, non devono essere inferiori ad euro 9.000,00 per il lotto unico;•ognuno, ai sensi dell’art. 579, comma 1, c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte all’incanto personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o di procuratore legale, anche a norma dell’art. 579, comma 3, c.p.c. (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l’ordinario mandato alle liti; nell’ipotesi di cui al citato art. 579, comma 3, il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all’art. 583, comma 1, c.p.c.)•ogni concorrente, per essere ammesso all’incanto, deve presentare istanza di partecipazione, in regola con il bollo, recante, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, il bene o il lotto cui l’istanza stessa è riferita, il prezzo proposto, le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente, al fine di poter trasferire ad entrambi, pro quota, il bene, in caso di aggiudicazione; nell’ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest’ultimo, ex art. 179, comma 1, lett. f, cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;•l’istanza, nel caso di presentazione da parte di un minorenne, dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare, da depositare in copia conforme;•in caso di istanza presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;•non sarà possibile trasferire l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’istanza;•all’istanza di partecipazione deve essere allegata copia di valido documento di identità del concorrente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione dello stesso (ad es. procura speciale o certificato camerale in caso di società);•con l’istanza di partecipazione, da presentarsi in busta chiusa, senza segni di riconoscimento, deve essere depositato assegno circolare non trasferibile, intestato alle “Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio Bancoposta”, tramite cui effettuare il versamento della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione), in ragione di un decimo del prezzo base d’asta;•all'esterno della busta vanno annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e la data dell'udienza fissata per la vendita all’incanto;•le buste saranno aperte all'udienza stabilita per l’incanto alla presenza degli istanti, la cui comparizione è necessaria ai fini dell’aggiudicazione, che sarà disposta secondo le prescrizioni dell’art. 581 c.p.c.; la mancata partecipazione all’incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, comporterà l’incameramento di 1/10 della cauzione, che, di contro, sarà immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, ove l’offerente, regolarmente presente, non divenga aggiudicatario; nel caso di una sola istanza di partecipazione, occorrerà comunque apportare un rialzo minimo, ex art. 581, comma 2, per conseguire l’aggiudicazione provvisoria;•a norma dell’art. 584 c.p.c., infatti, avvenuto l’incanto, possono essere presentate offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla gara, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di 1/5 quello raggiunto nell’incanto; l’aggiudicazione, pertanto, diverrà definitiva ove, decorsi dieci giorni, non siano state presentate offerte in aumento;•tali offerte potranno essere depositate presso la Cancelleria, nelle forme di cui all’art. 571 c.p.c., prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata per la partecipazione all’incanto. In caso di presentazione di tali offerte, verrà indetta una gara secondo le previsioni di cui all’art. 584 c.p.c.. Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma dell’art. 584, comma 3, c.p.c., l’aggiudicazione diventa definitiva e verrà pronunciata a carico degli offerenti (salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo) la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione;•in ogni caso, le spese del trasferimento cedono a carico dell’aggiudicatario, cui restano riservate le attività ed i costi per la registrazione e trascrizione del decreto nonché per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili acquistati;•è possibile, per i partecipanti alle aste, ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente protocollo “ABI” per la concessione di mutui agli aggiudicatari; l’elenco delle banche aderenti all’iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme è reperibile presso la Cancelleria;IN RELAZIONE ALLA VENDITA CON INCANTO•è fissato, per la presentazione presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari delle istanze di partecipazione alla vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato e meglio descritto nella relazione dell’esperto in atti, alla quale si fa espresso richiamo, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, termine fino alle ore 13.00 del 01.04.2014 con le modalità e per il prezzo minimo di cui sopra;•è fissata, per il giorno 02.04.2014 ore 09.30 e segg., la vendita ai pubblici incanti del compendio immobiliare sopra indicato, con le modalità e per il prezzo base di cui innanzi;LA VENDITA AVVIENE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI•gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall’esperto nella relazione, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative;•la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente  non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non  potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;•l’aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione  su un libretto postale di deposito giudiziario intestato al debitore e recante il numero della presente procedura esecutiva (qualora il procedimento si fondi su credito fondiario e l’aggiudicatario non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto, all’assegno circolare sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato per capitale, interessi e spese con collocazione privilegiata, entro lo stesso termine e detratto un accantonamento per spese nella misura che sarà indicata dal g.e.); in mancanza, si provvederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, a norma dell’art. 587 c.p.c.;•soltanto all’esito degli adempimenti precedenti, della produzione di aggiornati certificati catastali e di aggiornati certificati relativi alle iscrizioni e trascrizioni effettuate sul bene nonché del pagamento delle spese di trasferimento, da effettuarsi contestualmente a quello della differenza del prezzo di aggiudicazione, nella misura del 20% di quest’ultimo, sarà emesso il decreto di trasferimento, ai sensi dell’art. 586 c.p.c.Lamezia Terme, lì 23.01.2014Il Cancelliere