Casistiche sul reato di estorsione

Mar, 14/05/2019 - 09:00
Giudiziaria

Giova differenziare già in primis il delitto di estorsione (art. 629 C.P.) da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 C.P.) con minaccia alla persona, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale che nell'estorsione è caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza che quanto preteso non sia dovuto: peraltro, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume - ex se - i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva.
Anche in questo caso, si riportano di seguito alcune massime della Corte di Cassazione in ordine al reato in discorso, dalle quali si evince chiaramente come le condotte accertate integrino perfettamente gli estremi della fattispecie delittuosa contestata.
Tra le casistiche relative al reato di estorsione vi sono: la consegna di effetti cambiari rimasti insoluti ad esponenti di organizzazioni mafiose che con metodo mafioso minaccino il debitore per indurlo all'adempimento. Integrazione reato di estorsione: Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 28539 del 14/04/2010 Cc. (dep. 20/07/2010) Rv. 247882 Integra il reato di estorsione (art. 629 C.P) e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (393 c.P.), la condotta di colui che consegni effetti cambiari rimasti insoluti ad esponenti di organizzazioni mafiose, le quali, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, minaccino il debitore per indurlo all'adempimento, in quanto - ancorché l'elemento intenzionale sia caratterizzato nell' estorsione, diversamente dal reato di cui all'art. 393 cod. pen., dalla coscienza dell'agente di esercitare una pretesa non dovuta - allorché la minaccia si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in tal caso, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasfonna in una condotta estorsiva.
Ed ancora vi è la : minaccia di esercitare un diritto realizzata con particolare forza intimidatoria Estorsione - Configurabilità - Fattispecie. Casso Sez. 6, Sentenza n. 41365 del 28/10/2010 Ud. (dep. 23/11/2010) Rv. 248736 Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), la condotta minacciosa che si estrinsechi informe di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume "ex se" i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha ravvisato il delitto di estorsione nelle reiterate minacce di morte rivolte dall'imputato alla persona offesa, per indurla alla restituzione di un credito vantato da terzi).
Ed infine, per quanto riguarda l’aspetto trattato, vi è la : minaccia di esercitare un diritto - Modalità della forza intimidatoria tali da assumere comunque i caratteri dell'ingiustizia Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19230 del 06/03/2013 Ud. (dep. 03/05/2013 ) Rv. 256249 Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che esprime tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio, preteso diritto, sicché la coartazione dell'altrui volontà deve ritenersi assuma "ex se" i caratteri dell'ingiustizia.

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