La rinnovazione dibattimentale

Lun, 29/04/2019 - 18:40
Giudiziaria

L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 58, della legge n. 103 del 2017 per codificare i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, prevede che "nel caso di appello del pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale".
Va premesso che alla applicabilità nel caso di specie di tale disposizione non è di ostacolo la circostanza che la sentenza di primo grado venne emessa il 29/01/2016, dunque in epoca anteriore alla data del 03/08/2017 di entrata in vigore della anzidetta legge n. 103 del 2017, in quanto è di tutta evidenza che la norma processuale in argomento, attenendo alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale in secondo grado, deve considerarsi operante con riferimento a tutti i giudizi di secondo grado svoltisi dopo quella data (compreso, dunque, il presente procedimento, il cui giudizio di appello è stato definito con sentenza del 19/01/2018).
Nell'applicare tale disposizione, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la reformatio in appello della pronuncia assolutoria di prime cure non impone sempre, in automatico, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per il riascolto di tutti i soggetti esaminati nel corso del giudizio di primo grado, essendo necessaria tale nuova attività di assunzione della prova dichiarativa solo se la stessa sia determinante ai fini della decisione di condanna, se vi sia una divergenza, tra giudice di primo e giudice di secondo grado, in ordine alla valutazione della attendibilità del dichiarante ovvero al suo contenuto, e se non vi sia difformità tra il contenuto della deposizione valutato dal primo giudice e quello valorizzato dalla Corte di appello.
Tanto è desumibile dagli orientamenti, oramai sufficientemente definiti, della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la quale - per quanto qui specificamente rileva - ha sottolineato che il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, deve procedere all'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale esclusivamente nel caso di valutazione "differente" della prova dichiarativa decisiva e non di mero "travisamento" di essa, caso in cui si può pervenire al giudizio di colpevolezza senza necessità di rinnovazione delle prove dichiarative (da ultimo, Sez. 6, n. 35899 del 30/05/2017, Forini, Rv. 270546; così, prima della novella legislativa, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486-91, per cui non è configurabile la differente valutazione del significato della prova dichiarativa laddove la 'lettura' della prova, da parte del primo giudice, sia affetta da errore revocatorio, per omissione, invenzione o falsificazione); e che, dunque, non sussistono i presupposti per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello qualora la riforma in "peius" della sentenza assolutoria di primo grado sia fondata, non già su un diverso apprezzamento in ordine all'attendibilità di una prova dichiarativa diversamente valutata in primo grado, ovvero su una diversa valutazione del suo contenuto e della sua portata, bensì su una valutazione organica, globale ed unitaria degli ulteriori elementi indiziari a carico (esterni alle dichiarazioni), erroneamente considerati in maniera atomistica dalla decisione del primo giudice (così, da ultimo, Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593).
Di tali criteri ermeneutici la Corte di appello di Reggio Calabria, nel processo “Metropolis”, ha fatto corretta applicazione non solo nell'enunciato generale contenuto nella parte iniziale della sentenza gravata (pp. 21-33) - nella quale, pure richiamando il tenore della ordinanza adottata in udienza ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., i giudici di merito hanno puntualizzato di aver ritenuto di disporre in maniera "mirata" la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione della prova dichiarativa acquisita nel primo processo, nei limitati casi nei quali vi era stata una divergenza nella valutazione della credibilità dei dichiaranti, non anche quando tale differenza non vi era perché il giudice di primo grado aveva giudicato credibile quelle deposizioni, oppure quando di quelle testimonianze era stata omessa, in tutto o in parte, ogni utilizzazione da parte del Tribunale – ma anche nei vari passaggi argomentativi offerti per la verifica della posizione del suddetto ricorrente e degli altri imputati i cui atti di impugnazione sono in esame.

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